Superbonus 110% Proroga al 2023: Novità nel Recovery Plan
Detrazioni fiscali

Superbonus 110% proroga al 2023: novità nel Recovery plan

Tra le novità del Recovery Plan troviamo la proposta della proroga fino al 2023 del Superbonus 110%. Analizziamo nei dettagli le agevolazioni e gli aggiornamenti normativi per l’efficientamento energetico, gli adeguamenti antisismici e altri bonus edilizi.

Superbonus 110% proroga al 2023: novità nel Recovery plan

La novità della proroga al 2023 del Superbonus 110%, è contenuta nelle schede relative al Recovery Plan all’interno della Missione 2 (Green Revolution) che il Governo Draghi ha presentato alle commissioni parlamentari.

Superbonus 110%: proroga al 2023

Sulla proroga del superbonus 110% non ci sono notizie certe e definitive, ma sicuramente gli obiettivi del Governo vertono su una indicazione ben chiara. Con l’approvazione del Recovery Plan sul programma Next Generation EU, varato dall’Unione europea, si auspica l’arrivo della conferma sulla proroga in merito al superbonus 110% fino al 2023.

Integrato nel D. L. Rilancio, il Superbonus 110% è un provvedimento di incentivi che permette ai cittadini di effettuare lavori di ristrutturazione o riqualificazione praticamente a costo zero. Due sono i tipi di incentivi:

  • Il Super Ecobonus, che incentiva i lavori di efficientamento energetico
  • Il Super Sismabonus, che agevola quelli di adeguamento antisismico.

Si potrà beneficiare di una detrazione del 110% sui costi effettuati per questi interventi. Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

Superbonus 110%, come funziona

Il superbonus 110%, ex art.119 del D.L. 34/2020, è una detrazione che premia gli interventi di riduzione del rischio sismico e di risparmio energetico. Ad esempio rientrano tra gli interventi agevolati:

  • Il cappotto termico
    La detrazione fiscale del 110% è calcolata su un tetto di spesa di:
    50.000 € per gli edifici unifamiliari o le villette a schiera
    40.000 € per unità immobiliare in condomini da due a otto unità
    30.000 € per unità immobiliare in condomini con più di otto unità
  • Gli impianti di climatizzazione in condominio
    Si applica a interventi sulle parti comuni degli edifici su tetti di spesa:
    20.000 € moltiplicato in condomini da due a otto unità immobiliari
    15.000 € in condomini da due a otto unità immobiliari
  • Gli impianti di climatizzazione in villette
    30.000 € è il tetto di spesa su cui viene calcolata la detrazione fiscale del 110%
  • Gli interventi antisismici
    Ottengono una detrazione fiscale del 110% gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. La detrazione va calcolata su un importo massimo detraibile di 96.000 €
  • 2.000 € spesa massima annuale detraibile per le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • La sostituzione degli infissi
    Essendo un intervento cosiddetto “trainato”, la sostituzione degli infissi è da effettuare vincolata con un lavoro “trainante” (cappotto termico, sostituzione dell’impianto di riscaldamento). ll tetto massimo per la sostituzione degli infissi è di 54.545 €.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali e non di impresa o professione. Imprese e professionisti possono beneficiare del superbonus solo per l’immobile della propria sfera privata ossia per l’immobile destinato ad uso residenziale.

Sono escluse le nuove costruzioni, ed è di rigore che gli immobili sui quali sarà effettuato l’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione in attività o che può essere rimesso in funzione.

Ai professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli, secondo l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, si applica un’ammenda amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 € per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Soggetti beneficiari del superbonus 110%

Ricordiamo che per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile per cui si chiede l’agevolazione in base a un titolo idoneo. In particolare i soggetti beneficiari del superbonus 110% sono:

  • Condomìni
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
  • Organizzazioni di volontariato (OdV)
  • Associazioni di promozione sociale (APS).
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Se l’immobile su cui sono stati fatti interventi viene ceduto, le rimanenti quote di superbonus vengono cedute all’acquirente salvo intese diverse tra i convenuti; nell’eventualità di successione, è l’erede dell’immobile che di fatto se ne prende carico.

Per usufruire dell’agevolazione, il beneficiario, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, deve procurarsi anche:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
  • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Superbonus: recupero delle spese

Per i costi sostenuti di ristrutturazione o riqualificazione eseguite negli anni 2020 e 2021, usufruendo dei benefici del Superbonus 110%, la normativa prevede tre opportunità di recupero della spesa:

  • Avvalersi della detrazione d’imposta direttamente
  • Cessione della detrazione ad altri soggetti
  • Acquisire uno sconto in fattura sui costi dovuti al fornitore

Ma come funzionano queste tre opportunità? Analizziamo nel dettaglio le stimolanti modalità: detrazione d’imposta, cessione del credito e sconto in fattura.

  • Prima modalità: detrazione d’imposta

Esempio: Se la spesa sostenuta per un intervento di riqualificazione energetica entro il 2021 ammonta a 60.000 €, il beneficiario paga per intero le spese all’impresa eseguitrice dei lavori, procacciandosi il diritto ad una detrazione fiscale del 110% della spesa (66.000 €) che verrà recuperata dal richiedente con la riduzione delle imposte in 5 rate annuali, ciascuna da 13.200 €. Per le spese effettuate nel 2022 la detrazione sarà suddivisa in 4 rate annuali di 16.500 €.

  • Seconda modalità: cessione del credito

Il soggetto che usufruisce del Superbonus può recuperare le spese anche cedendo la detrazione fiscale ad un altro soggetto, in cambio di un prezzo in denaro.
L’acquirente di questo credito fiscale potrà utilizzarlo per pagare le proprie imposte e/o contributi previdenziali e/o assicurativi, oppure cederlo a sua volta ad altri soggetti.

  • Terza modalità: ottenimento di uno sconto in fattura

Il soggetto che usufruisce del Superbonus 110% può anche richiedere direttamente uno sconto in fattura all’azienda fornitrice (che ha venduto i beni e/o servizi relativi all’intervento di riqualificazione/ristrutturazione oggetto del bonus).

La normativa stabilisce che lo sconto può essere concesso fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto all’azienda che può maturare, a fronte dello sconto, un credito fiscale con cui compensare gli obblighi pregressi con il fisco, o eventualmente cedere a sua volta ad altri attori.

Documenti da conservare per il Superbonus

In merito ai documenti da conservare da parte del beneficiario del Superbonus, l’ENEA, con due appunti di precisazione dell’11 marzo 2021, ha fornito aggiornamenti adeguati su temi come asseverazioni e computo metrico, documentazione tecnica e amministrativa sull’agevolazione Super Ecobonus. I beneficiari, nell’ipotesi di opzione per la cessione del credito, devono fornire.

Documentazione tecnica

  • Titolo edilizio, ove richiesto, in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (SCIA, CILA ecc.)
  • Delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso di interventi riguardanti le parti comuni condominiali.
  • Dichiarazione di consenso da parte del/la proprietario/a per i lavori effettuati dal detentore dell’immobile.
  • Fatture relative alle spese sostenute ovvero certificazione delle somme corrisposte dal condòmino per gli interventi sulle parti comuni (cfr. Circolare dell’8 agosto 2020 n. 24).
  • Ricevuta del bonifici «parlanti» bancari o postali.
  • Stampa della e-mail ricevuta dall’ENEA contenente il codice ASID che costituisce ricevuta che l’asseverazione è stata trasmessa.

Documentazione amministrativa

  • Asseverazione completa degli allegati obbligatori redatta e firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 119, comma 13, punto a) DL 34/2020, attestante il rispetto dei requisiti tecnici e della congruità dei costi e riportante i codici IDA (Identificativo dell’Asseverazione, generato in automatico dal Portale) e ASID (Protocollo dell’Asseverazione, generato in automatico dal Portale, è il codice da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di cessione del credito o sconto in fattura).

Gli allegati obbligatori sono:

  • APE ante operam
  • APE post operam
  • Polizza assicurativa con massimale adeguato
  • Fatture delle spese sostenute
  • Computo metrico
  • Stampa in originale della «Scheda Descrittiva» degli interventi, riportante il codice CPID (quando si invia l’asseverazione a fine lavori, a valle dell’iter di trasmissione il Portale genera in automatico la Scheda Descrittiva degli interventi con il relativo CPID (Codice Personale Identificativo) sia per gli interventi condominiali sia per gli interventi nelle unità immobiliari o edifici unifamiliari) assegnato dal Portale SuperEcobonus 110%, firmata dal tecnico abilitato e dal soggetto beneficiario.
  • Copia della relazione tecnica, di cui all’art. 8 comma 1 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. (ex Legge 10/91) o provvedimento regionale equivalente (se la data di inizio lavori è dal 06/10/2020, la relazione tecnica è sempre obbligatoria per gli interventi di SuperEcobonus, ai sensi del DM 06/08/2020, art. 6, comma 1, lett. a (Decreto Requisiti tecnici)
  • APE (Attestato di Prestazione Energetica) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni nello stato finale e con tutti i servizi energetici presenti nella situazione post intervento, in conformità al DM 26/06/2015 «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (o legge regionale equivalente).
  • Nel caso degli interventi sull’involucro opaco e trasparente: schede tecniche dei materiali, dei componenti/sistemi edilizi e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione. Nel caso di intervento trainante di coibentazione dell’involucro, anche certificazione CAM e caratteristiche dei materiali isolanti.
  • Nel caso di interventi sugli impianti di climatizzazione invernale: schede tecniche dei nuovi generatori di calore e, ove prevista, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica.
  • Dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08 nel caso di interventi riguardanti gli impianti.
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